di Anna Teresa Paciotti
E’ pacifico insegnamento giurisprudenziale quello secondo il quale l’azione promossa dal lavoratore subordinato ed avente ad oggetto il riconoscimento della qualifica superiore, si prescrive nell’ordinario termine decennale di cui all’articolo 2946 Cc., decorrente comunque nella pendenza del rapporto di lavoro; mentre le azioni dirette ad ottenere le differenze retributive derivanti dal riconoscimento della superiore qualifica, si prescrivono nel termine quinquennale previsto dall’articolo 2948 n. 4 Cc., decorrente in costanza del rapporto di lavoro solo se esso sia dotato di stabilità reale.
Così si è pronunciato il giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Ivrea in merito al ricorso promosso dalla dipendente di un Istituto di Credito e volto al riconoscimento del diritto alla corresponsione delle differenze retributive dovute per aver svolto attività professionale inquadrabile nel profilo di quadro. Inoltre, il Tribunale ha stabilito che costituisce demansionamento, per un dipendente bancario, il mutamento di funzione da direttore di filiale a Settorista Privati, posizione, senza dubbio, di minor rilevanza e di minor prestigio rispetto alla funzione di direttore.
Da ciò si deve riconoscere l’illegittimità del trasferimento di sede da cui consegua un demansionamento e quindi il diritto al risarcimento del danno patrimoniale. Non può invece configurarsi il reato di mobbing in quanto il mobbing non può essere ricavato, sic et simpliciter, dalla mera illegittimità del trasferimento e del conseguente demansionamento, atteso che il trasferimento è un atto singolo ed unico, come tale non integrante, a livello oggettivo, quella serialità, sistematicità ed abitualità di comportamenti, che risultano essere un connotato essenziale della fattispecie del mobbing.
(Anna Teresa Paciotti - 18.12.2005)
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